Per accertare la nullità di un matrimonio dinanzi ad un tribunale ecclesiastico sono previsti in primo grado due diversi tipi di procedimento, uno ordinario ed uno più breve nel caso in cui ne ricorrano le condizioni. Contro la sentenza, affermativa o negativa, sono possibili mezzi di impugnazione sia ordinari che straordinari.
La procedura ordinaria
Spesso si sente chiedere “come si annulla un matrimonio?”. Ancora una volta giova precisare che si tratta di un’inesattezza perché il Tribunale ecclesiastico competente non annulla il matrimonio ma, qualora ne ricorressero le condizioni, accerta semplicemente una nullità già esistente per una delle cause (o capi) già previsti dalla normativa vigente. Non si ricerca neppure la colpa morale, di una od entrambi i coniugi. Ci si propone, per amore della verità, di valutare se il loro consenso matrimoniale sia stato valido oppure no.

Possiamo distinguere una procedura ordinaria ed una più breve, ovvero il processus brevior introdotto con la riforma di Papa Francesco.
Per quanto riguarda la forma ordinaria, si tratta di un procedimento giudiziale, un processo, dinanzi ad un Autorità ecclesiastica competente perlopiù in ragione del luogo di residenza di una delle parti o della celebrazione del matrimonio o di raccolta delle prove, nel corso del quale vengono ascoltati coniugi, e presentate le prove che gli stessi intendono produrre.
Le prove sono essenzialmente quelle testimoniali o documentali e, nei casi espressamente previsti, delle perizie redatte da esperti, perlopiù medici. Ogni singolo caso, come qualsiasi giudizio, va valutato singolarmente ed opportunamente trattandosi oltretutto di un settore molto delicato ed altamente specialistico, per il quale assumente particolare importanza rivolgersi ad un esperto del settore.
La forma più breve
Il processus brevior, ovvero più breve, è un procedimento semplificato esperibile solo a determinate condizioni. Presupposto necessario è che l’istanza sia congiunta, ovvero di entrambi i coniugi, o presentata da una parte con il consenso dell’altra. Si rivolge al Vescovo competente, nei casi in cui la nullità del matrimonio sia facilmente accertabile. A titolo meramente esemplificativo sono indicati nel Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, con cui è stata introdotta questa procedura, alcune circostanze che potrebbero consigliarne il ricorso quali la mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso.
Le impugnazioni
Nell’ordinamento Canonico le sentenze sullo stato delle persone, comprese quelle matrimoniali, non passano mai in giudicato, è pertanto sempre ipotizzabile un riesame da parte dei giudici, sempre che nel frattempo una delle parti non sia passata a nuove nozze. Contro una sentenza che si sia pronunciata per la prima volta su un capo di nullità è innanzitutto possibile l’appello, ovvero un mezzo di impugnazione ordinario.
Nel caso in cui si ritenga la sentenza viziata da vizi particolarmente gravi, perché per esempio emessa da un giudice incompetente, o non abbia definito la controversia o sia stata emessa in violazione del diritto di difesa di una delle parti, si può proporre la querela di nullità, cioè chiedere che venga accertata la nullità della sentenza impugnata.
Se sullo stesso capo o motivo di nullità si sono pronunciate due sentenze conformi, cioè che hanno entrambe dichiarato o negato la nullità del matrimonio, in presenza di nuove e gravi prove è possibile chiedere un nuovo esame della causa, ovvero proporre una nova causae propositio. Trattandosi questi ultimi di mezzi di impugnazione straordinaria, sono soggetti a particolari condizioni di ammissibilità che rendono quanto mai opportuna l’assistenza di un avvocato specializzato.