Motivi di nullità

I principali motivi per i quali il matrimonio può essere annullato ovvero dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico, con alcuni casi pratici.

Motivi principali ed esempi pratici

I motivi che consentono il cosiddetto annullamento del matrimonio, secondo la dicitura tanto diffusa quanto inesatta, sono in realtà i motivi di nullità, e possono essere diversi.

Perché un matrimonio sia valido è necessario che il consenso sia posto tra un uomo e una donna giuridicamente abili, ovvero non inabilitate da impedimenti, secondo le solennità previste dalla legge, cioè seguendo la forma canonica. I motivi di nullità del matrimonio riguardano quindi la mancanza della forma canonica, la presenza di impedimenti dirimenti non dispensati, un vizio o difetto del consenso.

Si ha la nullità per difetto di forma quando, in presenza della necessità della delega da parte del parroco od Ordinario competente, questa non sia stata formalmente richiesta oppure sia stata richiesta ma non concessa. Questa ipotesi può verificarsi quando ad esempio il matrimonio viene celebrato in una chiesa diversa dalla propria parrocchia o da un sacerdote che non è il parroco e mancano le deleghe richieste.

Gli impedimenti sono quelle proibizioni, normativamente previste, che impediscono l’esercizio del diritto al matrimonio. Possono essere dispensabili dalla competente autorità o meno. Il matrimonio celebrato in presenza di impedimenti non dispensati è invalido. Gli impedimenti previsti sono diversi, un’esposizione completa esula dalle indicazioni di base di questa pagina, tra quelli più comuni si possono ricordare l’impotenza (impotentia coeundi), da intendersi come l’incapacità ad intrattenere intimità fisiche coniugali, sia da parte dell’uomo che della donna, che sia antecedente al matrimonio; l’impedimento da vincolo precedente, ovvero la proibizione di celebrare il matrimonio per chi sia già legato da precedente e valido vincolo matrimoniale; altro impedimento è quello per disparità di culto, ovvero il divieto di matrimonio tra due persone, di cui l’una sia battezzata nella Chiesa cattolica, e da essa non separata con atto formale, e l’altra non battezzata. Altre ipotesti possono riguardare eventuali vincoli di parentela o affinità, commissione di reati ed in generale situazioni più delicate per quali si invita a consultare lo studio per ulteriori informazioni.

Per quanto riguarda invece i vizi del consenso, sempre a titolo meramente esemplificativo, si possono ricordare:

Tra i motivi oggi molto diffusi vi sono le cause di natura psichica che hanno limitato la capacità del coniuge di comprendere i diritti e doveri matrimoniali o di adempiervi. Queste cause, più frequenti di quanto si possa pensare, comprendono per esempio forme gravi di immaturità, narcisismo o di dipendenza dai genitori. Su queste condizioni possono inoltre influire, in maniera decisiva, fattori esterni come una gravidanza inaspettata o essere sottoposti a minacce o raggiri. Trattandosi di ipotesi molto variegate, nel caso in cui si pensi che il proprio matrimonio sia invalido, è opportuno contattare lo studio per maggiori informazioni o precisazioni.

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