Domande frequenti

Il settore delle nullità matrimoniali è spesso al centro di dubbi o inesattezze, per cercare di fornire alcuni chiarimenti di seguito le domande più frequenti che ci sono state poste.


1. Per ottenere la nullità è necessario recarsi a Roma?

Non è necessario recarsi a Roma. Le cause matrimoniali in primo grado vengo trattate dai tribunali ecclesiastici locali, ormai presenti in quasi ogni diocesi. A Roma vi è il Tribunale della Rota Romana che ordinariamente svolge le funzioni di tribunale di appello avvalendosi spesso, nella raccolta delle testimonianze e delle altre prove, dei tribunali locali attraverso le rogatorie.

2. Si può sempre chiedere la nullità?

Non ci sono termini di prescrizione per proporre una causa di nullità matrimoniale. Inoltre nell’ordinamento canonico le cause sullo stato delle persone, come quelle matrimoniali, non passano mai in giudicato, quindi non c’è un termine oltre il quale non si può chiedere l’accertamento della validità del proprio matrimonio. Anche le eventuali sentenze possono essere oggetto di riesame. L’unico limite può aversi quando a seguito di una sentenza di nullità uno dei coniugi abbia celebrato un nuovo matrimonio.

3. Si può procedere da soli (senza consenso dell’altro)?

La richiesta di nullità può provenire anche da uno solo dei coniugi e perfino con l’opposizione dell’altro. Indipendentemente dalla partecipazione attiva alla causa è importante che venga garantito il diritto di difesa del coniuge convenuto e che questo sia informato dell’esistenza e l’evoluzione della causa.

4. Quanto dura la causa?

La durata di una causa dipende da molti fattori (complessità della causa, collaborazione delle parti, facilità di raccolta delle prove), l’obbiettivo che si prefiggono le norme vigenti è di concludere la causa in primo grado in un anno. La durata media attuale è di circa 18 mesi ma per una valutazione più precisa sono necessari altri dettagli.

5. Ottenuta la nullità posso risposarmi in chiesa?

Quando la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, ovvero non è stata impugnata nei termini stabiliti, viene riconosciuta la libertà di stato e quindi la possibilità di passare a nuove nozze in chiesa.

6. Un matrimonio lungo impedisce la dichiarazione di nullità?

La durata del matrimonio non ostacola la dichiarazione di nullità che di per sé non è soggetta a termini di prescrizione. La lunga durata del matrimonio può tuttavia comportare delle difficoltà nella ricerca delle prove trattandosi dell’accertamento di fatti accaduti molto tempo prima.

7. La dichiarazione di nullità ha effetti sull’assegno di mantenimento?

La dichiarazione di nullità ha di per sé effetti solo religiosi. In Italia è tuttavia possibile chiedere il riconoscimento dell’efficacia civile della sentenza di nullità attraverso il procedimento di delibazione. La delibazione può comportare il venir meno dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge, sempre che non sia stato disposto con sentenza civile passata in giudicato. La dichiarazione di nullità, che sia riconosciuta o meno dallo stato, non pregiudica in alcun modo l’obbligo di mantenere i figli.

8. Può essere dichiarato nullo un matrimonio in cui sono nati dei figli?

Spesso si crede che non possono essere annullati matrimoni con figli, secondo una credenza tanto diffusa quanto erronea. Si deve precisare preliminarmente che si tratta di una dichiarazione di nullità che riguarda solo il rapporto di coniugio, intercorrente tra i coniugi, e non la filiazione, ovvero il rapporto tra genitori e figli. Quest’ultimo, infatti, non impedisce la dichiarazione di nullità e dalla stessa non viene in alcun modo intaccato da una eventuale sentenza di nullità.

9. C’è un modo per accelerare il processo?

La durata del processo dipende molto dalla complessità della causa e dalla collaborazione delle parti, esiste tuttavia una procedura più breve e, di conseguenza, molto più rapida. Questa forma abbreviata deve essere chiesta da entrambi i coniugi o da uno dei coniugi con il consenso dell’altro, nei casi in cui la nullità del matrimonio sia facilmente comprovabile. A titolo meramente esemplificativo si può dire che ciò avvenga in caso di matrimoni particolarmente brevi o celebrati a causa di una gravidanza inaspettata.

10. Quali avvocati possono patrocinare in un processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale?

Al riguardo bisogna distinguere gli avvocati rotali, che hanno ottenuto l’abilitazione presso il tribunale della Rota Romana, da altri avvocati abilitati a patrocinare presso i singoli tribunali ecclesiastici. I primi hanno completato il percorso di studi previsto e possono patrocinare presso tutti i tribunali ecclesiastici di primo e secondo grado oltre che, ovviamente, presso il Tribunale della Rota Romana (la cosiddetta Sacra Rota). I secondi sono abilitati generalmente presso un singolo tribunale ecclesiastico e possono patrocinare solo dinanzi a questo. Non possono comunque patrocinare presso il Tribunale della Rota Romana.

11. Il processo canonico per la dichiarazione di nullità si svolge in modo pubblico?

Il processo canonico si caratterizza per la riservatezza in tutto il suo svolgimento, a differenza di quanto avviene nei tribunali civili le udienze non sono pubbliche. All’udienza stessa possono partecipare solo le persone effettivamente coinvolte ed autorizzate, ovvero il Giudice, il notaio che verbalizza, il difensore del vincolo e gli avvocati delle parti oltre che la singola parte o testimone che deve essere escusso. Le parti, ovvero i coniugi, non si incontrano e non partecipano alla stessa udienza.

12. Quali sono le differenze tra la sentenza di nullità matrimoniale e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato?

La dichiarazione di nullità del matrimonio avviene a seguito di un processo giudiziale che accerta l’invalidità, sin dall’origine, del matrimonio considerato. Gli effetti della sentenza che viene emessa sono quindi retroattivi, cioè decorrono dal momento della celebrazione. Trattandosi di una sentenza può essere oggetto di appello e delle impugnazioni previste dalla vigente normativa. Nel caso del matrimonio rato e non consumato, invece, si chiede una dispensa che è un provvedimento che conclude un processo di carattere essenzialmente amministrativo, e rappresenta una speciale concessione assolutamente facoltativa e graziosa, pur in presenza dei requisiti previsti. Nel caso in cui non venga concessa non è prevista una forma di impugnazione. Se l’istanza viene accolta, i suoi effetti, decorrono dalla data della concessione. A differenza della sentenza dichiarativa della nullità non può essere riconosciuta dai tribunali civili ed avere efficacia anche in quell’ordinamento.

13. Cosa fare in caso di sentenze di nullità negative?

Tutti i processi, anche quelli di dichiarazione di nullità del matrimonio, possono avere un esito diverso da quello sperato. Le ragioni possono essere diverse e sarebbe pressocché impossibile affrontarle in questa sede. È tuttavia importante precisare che nell’ordinamento canonico le cause sullo stato delle persone, comprese quelle matrimoniali, non passano mai in giudicato. Ciò significa che una sentenza negativa può sempre essere oggetto di nuova valutazione da parte dei giudici attraverso i mezzi di impugnazione ordinari nei casi di sentenze emesse in primo grado, ovvero l’appello, che straordinari quando vi siano due sentenze negative conformi, cioè la querela di nullità contro la sentenza e la nova causae propositio. Trattandosi di mezzi di impugnazione straordinari la loro ammissione è soggetta a particolari presupposti individuati dalle norme e la giurisprudenza rotale. In modo molto generico si può dire che i casi più frequenti di querela di nullità riguardano la violazione del diritto di difesa di una od entrambe le parti, mentre la nova causae propositio può essere concessa solo in presenza di nuove e gravi prove. Data la peculiarità di questi mezzi di impugnazione, per una valutazione del proprio caso, si consiglia di contattare lo studio.

14. Ci si può opporre alla dichiarazione di nullità del matrimonio?

Il processo matrimoniale canonico ha come fine l’accertamento della verità su un determinato matrimonio. È Pertanto possibile che la parte convenuta ritenga infondata la causa perché ritiene il matrimonio valido o non condivida le motivazioni addotte dall’attore, cioè ritenga il matrimonio invalido ma per motivazioni diverse. In entrambi i casi l’assistenza tecnica di un avvocato è molto utile per comprendere concretamente cosa debba intendersi con capi di nullità invocati dalla controparte e quali possono essere le prove più utili. Capito spesso, ad esempio, che il termine incapacità, che nell’ambito matrimoniale canonico ha una valenza ben precisa, venga frainteso e confuso con il concetto che lo stesso termine ha nel linguaggio comune o giuridico statale. Se non si comprendono bene i termini del giudizio si può rischiare di non partecipare allo stesso in modo efficace.

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